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Scuola, ai fini dell’anzianità di servizio degli insegnanti vanno riconosciuti anche gli anni di blocco degli scatti stipendiali.

A cura dell’Avv. Giovanni Nicoletti

Commento alla sentenza n. 16133/2024 , Cassazione Civile – sez. lavoro

Con la recente ordinanza n. 16133 dell’11 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’anzianità di servizio degli insegnanti, vanno riconosciuti anche gli anni di blocco degli scatti stipendiali.

Sulla base di tale quadro normativo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR), nel ricostruire la carriera degli insegnanti, deve includere il 2013 quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per gli scatti stipendiali di anzianità.

La Corte Regolatrice, difatti, ha disposto che: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. In ragione di quanto detto, anche l’anno 2013 dovrà essere ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; nonché per il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013.

Autore: Giovanni Nicoletti

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