0961-720065 | 02-67070287
·
info@studiolarussa.com
·
Lun - Ven 09:00-13:00 / 16:00 - 19:00
Chiedi un Pre-Parere

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER MESSA IN MOBILITA’

Nel 2019, lo Studio Legale Larussa ha assistito la società A***** avverso il ricorso ex art. 51 L. 92/2012 proposto dal lavoratore Sig. R*****, presso il Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente contestava l’adozione della misura del licenziamento collettivo ex Lege 92/2012, assunta conseguentemente a messa in mobilità sua e di altri 17 lavoratori nell’azienda. Attraverso il ricorso, il sig. R***** domandava l’accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento collettivo per riduzione di personale, deducendo: la mancanza di requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge 223/91 e l’illegittima applicazione dei criteri di cui all’art. 5 della stessa legge. La società appellata, in risposta a quanto sovraesposto, contro-deduceva per intero la domanda del ricorrente, esponendo in giudizio, con l’ausilio dei suoi legali, dettagliata dimostrazione dei fatti, prove documentali e precedenti giurisprudenziali, adducendo così al giudice a confermare la correttezza delle sue operazioni. Al termine del processo, l’ordinanza disponeva il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte e ha dichiarato la legittimità e correttezza della procedura di licenziamento collettivo per cui è causa così come la legittimità e correttezza del licenziamento intimato al ricorrente, con vittoria delle spese di lite. 

Entrando nello specifico, la parte ricorrente contestava le modalità con le quali sono state avviate le pratiche del licenziamento nei suoi confronti. In primis, lamentandosi delle modalità e dei motivi per cui l’azienda avrebbe deciso di procedere per un ridimensionamento del personale; la società A***** in realtà, ne esponeva correttamente le cause nella comunicazione preventiva inviata ai lavoratori, nonché alle rispettive associazioni di categoria (a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300), affermando che era in corso una sempre più crescente ed esasperante crisi aziendale, documentata e comprovata in giudizio, non riconosciuta però dal sig. R*****. Congiuntamente a tali ragioni, il ricorrente riteneva illegittimi anche i criteri di individuazione di scelta dei lavoratori soggetti a licenziamento ex art. 5 L. 223/91, così ripartiti: un massimo di 25 punti per i carichi di famiglia, così come per l’anzianità, mentre per le esigenze tecnico produttive è stato attribuito un massimo di 50 punti. La comunicazione precisa inoltre che le esigenze tecnico-organizzative e produttive furono valorizzate attribuendo un punteggio pari a 7,14 a ciascuna competenza posseduta dai lavoratori rientranti nel perimetro di comparazione, di modo che ai lavoratori in possesso del maggior numero di competenze (pari a 7) sono stati attribuiti 50 punti. Infatti, l’art. 5, co. 1, L. n. 223/91, indica nelle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale” il criterio di delimitazione dell’ambito dei lavoratori esposti al licenziamento, in seno al quale trovano poi applicazione i criteri di scelta indicati nel prosieguo della norma per la individuazione dei singoli lavoratori in esubero.

Nella fase conclusionale, il giudice adito non solo ha dato ragione alla società appellata, ha altresì elencato nella sua ordinanza corrispondente giurisprudenza di legittimità, tra le quali preme ricordare: la sentenza della Corte di Cassazione 17 marzo 2014 n. 6112 e del 24 giugno 2019 n. 16834. 

L’ordinanza continua affermando che la delimitazione dell’ambito del licenziamento agli operai, fu ragionevole e non discriminatoria (che, giova ricordare, è stato anche frutto di accordo sindacale siglato, in data 18.07.2018, ai sensi dell’art. 4, co. 7, L. n. 223/91, nel quale si delinea la cadenza che ha condotto alla riduzione proporzionale dei licenziamenti, inizialmente estesi anche a tre impiegati)”. Le ulteriori questioni poste dal ricorrente si sono dimostrate irrilevanti ai fini della decisione, che deve avere ad oggetto la posizione soggettiva del singolo lavoratore e non la astratta legittimità del licenziamento collettivo.

In conclusione, per il Tribunale appare coerente la scelta della società A***** di avviare l’incresciosa procedura di licenziamento collettivo, che ricordiamo, condotta a norma di legge, preserva e difende i diritti fondamentali di tutti i lavoratori, tutelati nella nostra Costituzione.

Related Posts

Leave a Reply