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MODIFICA DELL’AVVISO 543 C.P.C.: UN PASSO NECESSARIO VERSO L’EFFICIENZA DEL PROCESSO ESECUTIVO

A cura dell’Avv. Alessandro Larussa

La recente modifica normativa che elimina l’obbligo di notificare al debitore l’avviso ex art. 543 c.p.c. nell’ambito del pignoramento presso terzi, rappresenta una significativa evoluzione normativa nel panorama dell’esecuzione forzata italiana. Tale abolizione, introdotta con il Decreto Legislativo n. 149 del 2022, applicabile ai procedimenti avviati dal 1° marzo 2023, si pone l’obiettivo di snellire il processo esecutivo e risolvere alcune delle criticità che da tempo affliggevano il sistema.

Analizziamo i principali vantaggi di questa scelta legislativa:

1. Maggiore Celerità nelle Procedure Esecutive

Uno degli obiettivi fondamentali della riforma è quello di accelerare le procedure esecutive, spesso caratterizzate da ritardi che compromettono l’effettività della tutela dei creditori. La notifica dell’avviso al debitore rappresentava un passaggio che, oltre a richiedere tempi tecnici per l’adempimento, poteva facilmente diventare un ostacolo qualora la notifica non fosse eseguita correttamente.

Difatti, l’art. 543 c.p.c., nella sua formulazione tradizionale, prevedeva che il creditore – con apposito avviso – avvisasse sia il debitore che il terzo circa l’iscrizione a ruolo, il numero assegnato alla procedura e la data di fissazione udienza, finendo con l’incidere negativamente sui tempi di recupero del credito e comportando tra l’altro un significativo appesantimento burocratico.

L’eliminazione di questo obbligo consente al processo esecutivo di procedere senza interruzioni, riducendo quindi i tempi complessivi per il recupero del credito.

2. Riduzione degli Oneri per il Creditore

L’abolizione dell’avviso in esame riduce gli oneri procedurali a carico del creditore, sia in termini di costi che di responsabilità. Prima della riforma, eventuali errori nella notifica potevano comportare l’inefficacia del pignoramento e quindi della procedura esecutiva tutta, con conseguenze gravose per il creditore, che avrebbe dovuto ripetere l’intera azione esecutiva.

Ora, con il nuovo regime, il creditore può concentrarsi sulle fasi più sostanziali dell’esecuzione, alleggerendo il peso di formalità che non incidevano direttamente sulla soddisfazione del credito.

Tale intervento legislativo, a nostro parere, è espressione di un potere legislativo attento e vicino all’esigenze di celerità e di giustizia del processo esecutivo, riducendo per l’effetto i margini di errore formale e velocizzando l’azione di recupero dei crediti.

3. Tutela del Terzo Pignorato come Soggetto Informativo

Il sistema prevede comunque che il terzo pignorato sia informato della procedura esecutiva in corso. Questa soluzione garantisce che il debitore non venga escluso dal procedimento, ma si limita a delegare la comunicazione al soggetto che detiene le somme o i beni pignorati. In questo modo, si conserva un adeguato bilanciamento tra l’efficienza del processo e il diritto di informazione del debitore.

4. Rafforzamento della Posizione del Creditore

La riforma contribuisce a riequilibrare la posizione tra debitore e creditore, spesso sbilanciata a favore del primo. In molti casi, il debitore sfruttava i vizi di notifica per contestare la procedura esecutiva, anche in presenza di una situazione di inadempimento evidente. La semplificazione normativa limita queste possibilità, garantendo al creditore un percorso più celere per la soddisfazione del proprio diritto.

5. Coerenza con il Principio di Efficienza Processuale

L’eliminazione di formalità superflue è in linea con il principio di efficienza processuale sancito dall’art. 111 della Costituzione. In un sistema giudiziario come quello italiano, caratterizzato da una lentezza cronica e da un arretrato significativo, ogni intervento che riduce i tempi e i costi delle procedure contribuisce a migliorare la funzionalità complessiva del sistema. La riforma, eliminando un passaggio ritenuto non essenziale, si inserisce in questa prospettiva di modernizzazione.

6. applicazione della modifica

Si richiama espressamente quanto disposto dall’art. 7 (rubricato norme transitorie) del Decreto Legislativo n. 149 del 2022 il quale così precisa: “…ove non diversamente  previsto,  le  disposizioni  del  presente decreto si applicano ai  procedimenti introdotti  successivamente al 28  febbraio 2023…”, con ciò volendo ribadire che le notifiche ex art. 543 cpc (avviso di avvenuta iscrizione a ruolo) non debbano essere più eseguite per tutte quelle procedure avviate successivamente al 28.02.2023.

Conclusioni

L’abolizione della notifica dell’avviso ex art. 543 c.p.c. al debitore non è soltanto una misura di semplificazione procedurale, ma rappresenta un passo in avanti verso un sistema di esecuzione civile più rapido, efficiente e orientato alla tutela delle ragioni del creditore. Pur non ignorando la necessità di garantire il diritto alla difesa del debitore, la riforma bilancia in modo più equo le esigenze delle parti, riducendo il rischio di “illegittimità” procedurali e promuovendo un’effettiva tutela dei diritti. L’impatto di questa misura normativa, che va letta nel più ampio contesto della riforma del processo civile, dovrà essere monitorato attentamente per valutarne gli effetti pratici e individuare eventuali correttivi. Tuttavia, appare evidente come questa scelta legislativa risponda a una necessità concreta di efficienza e giustizia sostanziale.

Autore: Alessandro Larussa

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