“Ai sensi dell’art. 21 del c.i.r. l’indennità chilometrica e l’indennità di trasferta sono corrisposte in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, ad una sede diversa, (intesa come confine della sede di lavoro ed anche nel caso di avvicinamento alla abitazione di residenza) a condizione che la sede di nuova assegnazione disti più di venti chilometri da quella abituale. Nel pervenire a tale ricostruzione la Corte di merito, richiamando dei suoi precedenti specifici, ha ritenuto che dovesse essere valorizzato il dato letterale ed ha ritenuto che per sede abituale dovesse ritenersi il comune in cui ha sede l’azienda, suoi distaccamenti o aree individuati da accordi con le parti collettive che hanno sottoscritto il contratto integrativo. Ha poi ritenuto che altro dato qualificante, sempre ai sensi del citato art. 21, era dato dalla temporaneità dell’assegnazione con provvedimento diverso dal trasferimento e, inoltre, la circostanza che la sede di destinazione temporanea fosse più vicina di quella di aziendale all’abitazione del lavoratore era giustificata dal fatto che l’art. 21, comma 4, deroga in melius alla previsione contenuta nell’art. 100 del c.c.n.l. secondo cui in caso di avvicinamento, pari o inferiore a 20 Km, nulla è dovuto al lavoratore.”
Tanto ha stabilito con Ordinanza n. 30664, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, in data 25 novembre 2019.
La Cassazione ha affermato che è necessario adoperare un criterio logico-sistematico per l’interpretazione dei contratti collettivi, anche qualora siano presenti clausole esterne al CCNL stesso, come nel caso in esame, appartenenti a contratti integrativi regionali.
Condurre un’indagine accurata sulle reali intenzioni dei contraenti nella stipulazione di un contratto di lavoro ex art. 1362 c.c. significa applicare criteri logici, teleologici e sistematici anche al fine di armonizzare e coordinare il testo contrattuale con diverse fonti esterne. Assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole anche esterne rispetto al testo del contratto stesso. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società coinvolta nella controversia -avendo il contratto integrativo di rango regionale previsto una clausola di maggior favore per i dipendenti rispetto al CCNL- confermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l’indennità di trasferta.